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Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Atti generali

Regolamento per la selezione del Personale della Società in house S.A.S.A. Srl

Strutture organizzative associate: Direzione
Data emissione: 09-01-2012
Numero: 3

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' S.A.S.A. SRL EX ART. 19 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 175 DEL 19/8/2016

Il presente Regolamento reca disposizioni concernenti le procedure per la selezione di personale a tempo indeterminato e determinato da parte della Società  Servizi Assistenza Soci ACI srl (S.A.S.A. Srl) in conformità delle previsioni legislative, in base alle quali le società a partecipazione pubblica totale o di controllo reclutano il personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità  ed in ossequio a quanto disposto dall'Art. 19 comma 2 del D. Lgsl. n. 175 del 19/8/2016.

Contenuto creato il 01-02-2019 aggiornato al 24-01-2020
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