Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > lettura Regolamenti e documentazione
Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Disciplina di segnalazione degli illeciti. Regolamento Whistleblowing.
Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing, istituto giuridico inizialmente normato dalla Legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione), con cui si individuava, nell’alveo di un sistema organico di prevenzione della corruzione, il fenomeno volto alla protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Nel raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, il richiamato decreto detta anche i principi per la protezione dei dati personali di tali soggetti, recependo integralmente le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice privacy).
Le predette modifiche normative hanno reso evidente la necessità di predisporre un Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, funzionale e rispondente alle previsioni normative che trovi applicazione tanto per l’Automobile Club d’Italia che, in ossequio all’art. 36 dello Statuto dell’Ente, per i singoli Automobile Club; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell’ambito della Federazione ACI, attraverso indicazioni operative coerenti in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower.
Il Consiglio Direttivo, udito quanto illustrato dal Direttore e presa visione della relativa documentazione, all’unanimità
DELIBERA
di recepire ed adottare il Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, approvato ed adottato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 13/12/2023.
Allegati
(Pubblicato il 31/01/2024 - Aggiornato il 31/01/2024 - 270 kb - pdf)