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Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Codice di Comportamento di Ente
Note
Il Presidente comunica che si rende necessario procedere all'aggiornamento del Codice di Comportamento di Ente e chiede pertanto al Direttore di illustrare al Consiglio Direttivo i contenuti del documento in esame. Il Direttore presenta il nuovo Codice di Comportamento - predisposto in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 8/4/2021 - ed evidenzia le principali novità.
Terminata la presentazione, il nuovo Codice di Comportamento viene accluso al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio Direttivo
visti
- Il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001;
- Il DPR n. 62 del 16/4/2013;
- La Legge n. 190 del 6/11/2012;
- Lo Statuto ACI;
- La Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 8/4/2021
Con voto favorevole unanime
delibera
di adottare il nuovo Codice di Comportamento di Ente predisposto dalla Direzione, il cui testo è allegato al presente verbale.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE
PARERE DELL'O.I.V. richiesto dal Direttore dell'Ente con nota del 16/6/2021