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Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Codice di Comportamento di Ente

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 4a_2021
Struttura responsabile: Direzione
Responsabile del provvedimento: Bottoli Cinzia, Marenghi Alberto, Marocchi Enrico
Data del provvedimento: 18-06-2021

Note

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere all'aggiornamento del Codice di Comportamento di Ente e chiede pertanto al Direttore di illustrare al Consiglio Direttivo i contenuti del documento in esame. Il Direttore presenta il nuovo Codice di Comportamento - predisposto in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 8/4/2021 - ed evidenzia le principali novità.

Terminata la presentazione, il nuovo Codice di Comportamento viene accluso al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo

               visti

- Il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

- Il DPR n. 62 del 16/4/2013;

- La Legge n. 190 del 6/11/2012;

- Lo Statuto ACI;

- La Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 8/4/2021

Con voto favorevole unanime

              delibera

di adottare il nuovo Codice di Comportamento di Ente predisposto dalla Direzione, il cui testo è allegato al presente verbale.

CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE

PARERE DELL'O.I.V. richiesto dal Direttore dell'Ente con nota del 16/6/2021

Contenuto creato il 29-06-2021 aggiornato al 10-01-2022
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